La democrazia ai tempi del coronavirus e l’incostituzionalità dei DPCM

Rigorosamente chiusi nelle nostre case, nel rispetto assoluto delle disposizioni dell’autorità e prima ancora del buon senso, non posso esimermi da alcune considerazioni di principio, e quindi di sostanza, sull’attività del Governo.

In questi giorni ho apprezzato la coscienziosa serietà del Governo nell’affrontare un’emergenza finora mai accaduta, e soprattutto l’attento uso proporzionale e prudente delle norme di riduzione, via via sempre più drastica, della libertà dei cittadini, al fine di garantire il più possibile un efficace e soprattutto sufficiente assistenza sanitaria per tutti.

Cionondimeno non posso tacere di fronte a proposte indecenti di esponenti politici, di maggioranza e di opposizione, ma soprattutto di scelte procedurali, prese in assoluta buona fede, ma che possono configurare precedenti di diritto estremamente pericolosi.

Comprendo il dilemma del Governo: di fronte all’abitudine degli italiani a non seguire le raccomandazioni, si sono dovuti inventare un modo efficace per limitare il diffondersi del virus, ma, perché un Decreto del presidente del Consiglio? I Decreti Ministeriali o Decreti del presidente del consiglio sono atti amministrativi, sono atti secondari, ad esempio regolamenti, che ovviamente possono derivare da norme di legge, ma non possono autonomamente promuovere norme. Disposizioni che limitano, quandanche per motivazioni giuste, la libertà di circolazione dei cittadini, libertà espressamente garantita dalla Costituzione, dovrebbero avere, almeno, carattere di legge, sarebbe stato corretto emettere un decreto legge. Il DPCM è un atto che non viene sottoposto ad alcun intervento di verifica, nel principio dell’equilibrio dei poteri. Il decreto legge, necessitando della firma del Capo dello Stato, avrebbe almeno un minimo controllo preventivo e, soprattutto, entro 60 giorni, dovendo essere convertito dalle Camere, verrebbe sottoposto all’organo legislativo corretto.

Cito anche per completezza un breve ma efficace Post dell’Avvocato Gianfranco Passalacqua, noto avvocato esperto di diritto amministrativo: «Articolo 77 Costituzione: Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [cfr. art. 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [cfr. artt. 61 c. 2, 62 c. 2].
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
La domanda sorge spontanea.
Perché si è utilizzato un atto amministrativo ( DPCM) invece che uno strumento normativo, previsto “ in casi straordinari di necessità e di urgenza” , dato che si incide su diritti e libertà fondamentali? L’immediatezza sarebbe stata garantita, ed insieme la copertura costituzionale.
Non si vuole il controllo del Presidente della Repubblica e del Parlamento?
Il DL 6/20, art.3 , atto avente valore di legge, dal quale il PdC trae legittimazione, non può delegare all’autorità amministrativa l’adozione di misure che intacchino libertà fondamentali (tra tutte libertà di circolazione ex art. 16 cost). Trattasi di riserva di legge assoluta.
Pertanto è anticostituzionale l’intero impianto.
Si pensi alla salute della democrazia non solo ai problemi organizzativi del sistema sanitario nazionale».

Per non parlare delle follie di alcuni Sindaci e Presidenti di Regioni che hanno emesso ordinanze assolutamente inaccettabili. Molti considerano la Cina un modello, dimenticando che è una dittatura.

La citazione, fatta da Conte de “L’ora più buia”, termine usato da Churchill per definire la II Guerra Mondiale, non è appropriato: prima di assumere poteri straordinari il Governo di Churchill, dovette convincere un parlamento propenso alla resa e farsi comunque autorizzare da esso.

La nostra Costituzione prevede solo in caso di Guerra, previa deliberazione delle Camere, la possibilità di conferire poteri straordinari al governo, e comunque sempre e soltanto su delega del parlamento, forse sarebbe il caso di colmare questa lacuna ampliando e stabilendo esattamente i casi in cui il parlamento possa conferire al governo poteri eccezionali, fermo restando che già la normativa attuale predispone lo strumento della Legge Delega, che conferisce al governo potestà legislativa. Lo strumento di delegare il Governo avrebbe dovuto essere attivato subito, e soprattutto doveva essere proposto, principalmente dalle opposizioni, a tutela della Costituzione. Mentre le opposizioni invece chiedevano a gran voce la dittatura, il commissario unico, la legge marziale.

Chi ha uno spirito critico e una mente laica oggi, con noi, resta a casa per buon senso e per senso di responsabilità, ma non può in cuor suo non criticare l’uso eccessivo del potere, anche se a fin di bene.

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